In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell’art. 2, primo comma della legge n° 225/92, il Sindaco si avvale inoltre dell’Unità di Crisi Locale, i cui componenti, reperibili H/24, metteranno in atto il Piano di Emergenza Comunale, supportando il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.
L’unità di crisi locale è costituita da:
- Sindaco che coordina l’U.C.L. e tiene i rapporti con il COC ed il COM;
- Referenti Operativi Comunali;
- Dirigente del locale U.T.C. o professionista incaricato;
- Comandante della Polizia Locale;
- Comandante locale Stazione Carabinieri;
- Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile.
A questa struttura di comando e controllo possono aggiungersi di volta in volta, a discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell’emergenza.
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