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Rischio chimico-industriale

Definizione di rischio industriale: Il rischio industriale è la probabilità che si verifichi un incidente rilevante così definito: un avvenimento, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo, connessi ad uno sviluppo incontrollato di un’attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più sostanze pericolose (Direttiva 96/82/CE).

La materia del rischio industriale è disciplinata dal testo coordinato del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e del D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 e si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’ allegato A del citato D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

Le aziende vengono classificate a seconda delle quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento e quindi in base al pericolo. A seconda della classificazione il gestore è obbligato per legge ad effettuare una serie di adempimenti:

  • ai sensi dell’art. 6, comma 1 (moderato pericolo), il gestore degli stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità più modeste, ma pur sempre considerevole, uguali o superiori a quelle indicate nella colonna 2 dell’allegato A al D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, è obbligato alla trasmissione di una Notifica (indirizzata al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al Comitato Tecnico Regionale CTR o Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) contenente una serie di informazioni riguardanti lo stabilimento, l’attività che in esso viene svolta, le sostanze pericolose presenti e l’ambiente immediatamente circostante, con particolare riguardo agli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. Inoltre, ai sensi dell´art. 6 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., i Gestori degli stabilimenti industriali suindicati, hanno l´obbligo di presentare alla Provincia una scheda tecnica che dimostri l’avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità.
  • Gli stabilimenti caratterizzati da una elevata quantità di sostanze pericolose presenti (pericolo alto) hanno l’obbligo di presentare (art. 8 Decreto Legislativo 334/99), oltre alla notifica, il Rapporto di Sicurezza, che deve evidenziare una serie di informazioni, fra le quali: l’adozione del sistema di gestione della sicurezza, l’individuazione dei pericoli di incidenti rilevanti e le misure di sicurezza atte a prevenirli, la predisposizione di piani di emergenza interni, oltre alle informazioni che consentano di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di edifici e/o infrastrutture in prossimità di quelli già esistenti.

Il Comune di Polignano a Mare non possiede una Zona Industriale vera e propria e quindi, al suo interno non conta né industrie né fabbriche che possano produrre un rischio chimico-industriale. Purtuttavia, si deve inoltre considerare che sia la rete stradale che la rete ferroviaria sono utilizzate per il trasporto di sostanze pericolose, va quindi contemplata la possibilità di incidenti connessi al trasporto di sostanze pericolose lungo tali reti di trasporto, quindi sono possibili incidenti con rilascio di sostanze pericolose e tossiche. Di conseguenza è molto più probabile che il territorio sia sottoposto ad un rischio di tipo chimico.

Definizione di rischio chimico: il rischio chimico è definito come la probabilità di subire un danno più o meno grave conseguente all’esposizione ad uno o più agenti chimici pericolosi.

Gli incidenti che possono sottopongono un territorio al rischio chimico, sono eventi imprevedibili. Quindi il Piano di Emergenza riguarderà solo la fase di allarme per eventi post-evento Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio di incidente rilevante, si distinguono in:

  • Piani di Emergenza Interni (PEI)
  • Piani di Emergenza Esterni (PEE)

Questi disastri ecologici possono essere causati da:

  1. Incendio di un deposito di materiale plastico;
  2. rottura o incendi di mezzi che trasportano prodotti chimici per via ferroviaria, marittima o stradale;
  3. Uso incauto di prodotti antiparassitari, spesso disseminati senza alcuna protezione, precauzione o in condizioni climatiche proibitive ed in dosi eccessive.

Per far fronte a questo tipo di emergenze il Sindaco o un suo sostituto, dovrà prendere contatto diretto con lo Staff Tecnico della Protezione Civile presso la Prefettura.

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